COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI - DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 LAVORATORI - NUOVI OBBLIGHI E REGIME SANZIONATORIO
Si ricorda la novità introdotta dal 1° gennaio 2018, relativa all'obbligo immediato di assumere una persona con disabilità da parte di datori di lavoro che occupano da 15 a 35 lavoratori.
Determinata la base di computo per determinare se il datore di lavoro rientra nella fascia dimensionale interessata, occorre quindi attivarsi per l’avviamento della persona con disabilità secondo le modalità previste dalla legge (richiesta nominativa, convenzione o avviamento numerico).
Il termine per adempiere all’obbligo di richiedere l’avviamento (previsto dall’art. 9 della legge n. 68/1999) è di sessanta giorni dal momento in cui scatta l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, ossia dal momento in cui insorge la scopertura.
Nel ricordare le possibilità di riconoscimento di incentivi economici (art. 13) e di interventi di sostegno economico per l’eventuale introduzione di accomodamenti ragionevoli (art. 24 Dlgs n,. 38/2000 e art. 1, comma 166, l. n. 190/2014), si segnala che l’inadempimento all’obbligo di avviamento di una persona con disabilità comporta anche in questo caso delle sanzioni.
In primo luogo, si ricorda che l’impossibilità di certificare (sia in autocertificazione che come atto della pubblica amministrazione) la regolarità rispetto agli obblighi della legge n. 68/1999 determina (art. 17 l. n. 68/1999) l’impossibilità di partecipare o comunque l’esclusione da bandi per appalti pubblici o l’impossibilità di intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni.
In secondo luogo, l’art. 15 della legge n. 68/1999 prevede, quale strumento di incentivo all’assunzione anche dopo la scadenza del termine dei 60 giorni, una sanzione economica progressiva in misura pari a “cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
Posto che il contributo esonerativo è pari ad € 30,64 (art. 5, comma 3), la sanzione è pari ad € 153,20 per ogni giorno di scopertura relativa al lavoratore disabile non occupato.
Alla sanzione è applicabile lo strumento della diffida, per cui, laddove non sia già iniziata alcuna procedura ispettiva o sanzionatoria, l’ispettore del lavoro che accerti la violazione deve diffidare il contravventore, ammettendolo a pagare una somma di importo pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
Quindi, laddove si adempia ad esito di diffida (e nei termini indicati dall’art. 13 della legge n. 124/2004), la sanzione sarà pari ad € 38,30 per ciascun giorno di ritardo.
Per opportuna documentazione, alleghiamo la nota direttoriale del Ministero del Lavoro e dell'Anpal 23 gennaio 2017, che illustrava le novità in commento (non tenendo ovviamente conto del successivo rinvio al 1° gennaio 2018 dell'entrata in vigore della norma, disposto dal d.l. n. 244/2016 convertito in l. n. 19/2017).
Nota direttoriale 23 gennaio 2017