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NOTA DEL MINISTERO IN MERITO ALLA AGEVOLAZIONE DI SUOLE IN GOMMA E PARTI PER CALZATURE

NOTA DEL MINISTERO IN MERITO ALLA AGEVOLAZIONE DI SUOLE IN GOMMA E PARTI PER CALZATURE
Nel mese di gennaio Confindustria aveva chiesto al Mase chiarimenti in ordine agli effetti della riclassificazione NACE Rev. 2.1 sul regime delle agevolazioni in favore delle imprese energivore, con specifico riguardo al settore della produzione di suole in gomma e di altre parti di calzature in gomma/plastica la cui attività, precedentemente classificata con il codice 22.29 ammesso alle agevolazioni, è confluita nel codice 15.20.10, non presente nell’elenco dei settori ammessi alle agevolazioni.
Confindustria aveva chiesto, in particolare, di chiarire se sia applicabile nel caso indicato il principio generale espresso dagli uffici della Commissione Europea di mantenere eleggibili i settori che erano tali nell’ambito precedente classificazione NACE Rev. 2, secondo un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale.
Al riguardo, come evidenziato, a seguito di interlocuzioni con i competenti uffici della Commissione Europea, il Ministero ha fornito indicazioni operative alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali al fine di chiarire gli effetti dell’aggiornamento dei codici NACE sulla disciplina delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’articolo 3 del D.L. 131/2023, contenente un elenco dei codici eleggibili fondato sulla precedente classificazione NACE 2.
In tale ambito, il Ministero ha reso noto il principio interpretativo espresso dagli uffici della Commissione europea, secondo cui l’approccio corretto si fonda su un’analisi della descrizione dell’attività sostanziale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla precedente valutazione effettuata in sede di classificazione NACE Rev. 2.
Il Ministero ha dunque chiarito che l’attività sostanziale ritenuta agevolabile nell’ambito delle Linee Guida CEEAG rimane tale anche a seguito della riclassificazione NACE 2.1, a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione.
In ultimo ha stabilito che, detto principio, trova applicazione nel caso in argomento, in cui l’attività sostanziale (produzione di suole in gomma e di altre parti di calzature in gomma/plastica) era classificata agevolabile sulla base della precedente classificazione NACE 2.

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