Lavoro e Sindacale
Decreto Trasparenza – D. Lgs. n. 104/2022: Nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro. Prime indicazioni ministeriali
Decreto Trasparenza – D. Lgs. n. 104/2022: Nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro. Prime indicazioni ministeriali
Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. “Decreto Trasparenza” ), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 4 del 10 agosto 2022, ha fornito le prime indicazioni operative sui nuovi obblighi informativi a carico dei datori di lavoro, riservandosi di comunicare le istruzioni di dettaglio su tutti gli istituti sui quali il decreto è intervenuto.
Seguendo il dettato della normativa europea, per ciò che concerne l’ampliamento delle informazioni da rendere al lavoratore (in formato cartaceo oppure elettronico), l’INL ha chiarito che:
1) l ’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione obbligatoria telematica d’instaurazione del rapporto di lavoro (art. 9-bis, D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996).
Fermo restando che il lavoratore deve essere informato sui principali contenuti di cui al nuovo art. 1 del D. Lgs. n. 152/1997 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), “la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.”
2) Nell’ipotesi di consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ove questi risultino incompleti “il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.”
A seguire:
– il D. Lgs. n. 104/2022;
– la circolare dell’INL n. 4/2022;
– un primo schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato (elaborato da Pierluigi Rausei – Dirigente INL e Coordinatore editoriale Diritto & Pratica del Lavoro e Marco Assenti – Consulente del lavoro in Ascoli Piceno, pubblicato su Ipsoa Quotidiano del 25 agosto 2022), invitando tuttavia le aziende a porre particolare attenzione nel completare in modo corretto ed esaustivo i rinvii legislativi e contrattuali in esso contenuti, verificando, altresì, la corrispondenza di quanto riportato in detto schema alla effettiva realtà aziendale.
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