Lavoro e Sindacale
Permessi per l’assistenza ai familiari disabili e congedo straordinario – Decreto legislativo n. 105/2022: Prime indicazioni INPS

Permessi per l’assistenza ai familiari disabili e congedo straordinario – Decreto legislativo n. 105/2022: Prime indicazioni INPS
Alla luce delle novità normative in materia di permessi e congedi straordinari introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, l’Inps, con messaggio n 3096 del 5 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni in merito al riconoscimento delle indennità in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che assistono i figli o i familiari disabili in situazione di gravità, riservandosi di comunicare le indicazioni operative di dettaglio con specifica circolare di prossima pubblicazione.
Permessi, art. 33, Legge n. 104/1992.
Il D. Lgs. n. 105/2022 (art. 3, comma 1, lettera b), n. 2)) modificando l’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, elimina il principio del “referente unico dell’assistenza” in base al quale, nel previgente sistema, non poteva essere riconosciuta – ad esclusione dei genitori – a più di un lavoratore dipendente la possibilità d fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Congedo straordinario, art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001
Relativamente al congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il D. Lgs. n. 105/2022 (art. 2, comma 1, lettera n)), ha introdotto tra i soggetti beneficiari in via prioritaria di detto congedo anche il “convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36” della legge 20 maggio 2016, n. 76, della persona disabile in situazione di gravità, in via alternativa e al pari del coniuge convivente e della parte dell’unione civile convivente.
Inoltre, ha stabilito che il congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo

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