Lavoro e Sindacale
Decreto “Aiuti bis” – D.L. 115/2022: Novità in materia di lavoro
Decreto “Aiuti bis” – D.L. 115/2022: Novità in materia di lavoro
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Il provvedimento, noto anche come “Decreto Aiuti-bis”, è entrato in vigore il 10 agosto 2022.
Di seguito, i principali interventi in materia lavoristica.
Welfare aziendale (art. 12)
E’ stato elevato a 600 euro annui (rispetto ai 258,23 euro previsti dall’art. 51, comma 3 del TUIR), limitatamente al periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR (già introdotto, con altri limiti di esenzione, nel 2020 dal “decreto Agosto” e prorogato nel 2021 dalla legge di conversione del “decreto Sostegni”).
Viene, peraltro, previsto che in questo ammontare vi rientrano anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga), l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore con una retribuzione imponibile fino a 35 mila euro e che dal 1° gennaio aveva già ottenuto l’esenzione contributiva dello 0,8% (in vigore da gennaio 2022 a dicembre 2022), è incrementato di 1,2 punti percentuali.
Estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200 euro (art. 22)
Il bonus dei 200 euro, introdotto dagli artt. 31 e 32 del “decreto Aiuti” (D. L. n. 50/2022) viene esteso anche ad altre categorie di lavoratori.
Si tratta innanzitutto di quei lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che non hanno beneficiato della misura poichè interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Questi nuovi beneficiari riceveranno l’indennità per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato precedentemente dell’indennità, di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
Il D.L. n. 115/2022 ha inoltre ampliato la platea di soggetti destinatari, includendo i dottorandi e assegnisti di ricerca nonché i collaboratori sportivi.
Decreto n. 115
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