Lavoro e Sindacale

Lavoro agile: Semplificazione oneri di comunicazione – D. M. n. 149/2022

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Lavoro agile: Semplificazione oneri di comunicazione – D. M. n. 149/2022

Lavoro agile: Semplificazione oneri di comunicazione – D. M. n. 149/2022

Il 22 agosto 2022 è stato pubblicato  il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, di attuazione della norma contenuta nel Decreto “Semplificazioni” (art. 41-bis, D.L. n. 73/2022) con il quale il Ministero del lavoro rende strutturale la semplificazione delle comunicazioni del lavoro agile.

Trova, pertanto, applicazione una semplificazione, più volte richiesta da Confindustria, che aveva trovato un primo accoglimento già nel Protocollo nazionale lavoro agile sottoscritto il 7 dicembre 2021.

Il Decreto definisce il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile (il modulo, di cui all’allegato 1, è messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it), da trasmettere con le modalità telematiche ivi indicate (allegato 2 al D.M.). I dati saranno poi resi disponibili all’INAIL.

Il Decreto stabilisce inoltre che:

  • ai sensi di quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro conserva l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione (l’accordo non va allegato alla comunicazione);
  • le nuove disposizioni si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022, data che, peraltro, ripristina l’obbligo della sottoscrizione dell’accordo individuale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile .

In caso di mancata comunicazione sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato dalla mancata comunicazione.

DM 149 con allegati

 

29/08/2022

Uni.Co.

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