RESOCONTO SETTIMANALE AMBIENTE 10-14 GIUGNO

RESOCONTO SETTIMANALE AMBIENTE 10-14 GIUGNO

RESOCONTO SETTIMANALE AMBIENTE 10-14 GIUGNO

RESOCONTO SETTIMANALE AMBIENTE 10-14 GIUGNO

Di seguito il resoconto settimanale Ambiente.

Tutti gli allegati citati sono disponibili a piè di pagina.

 

Transizione 5.0 – Aggiornamento

In allegato la bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL PNRR (19/2024), in cui si ritrovano molte delle proposte di Confindustria, volte a rendere la misura Transizione 5.0 un valido strumento per le imprese che vogliono investire in digitalizzazione, economia circolare ed efficientamento energetico.

Nello specifico, l’articolo 5 fa riferimento ai progetti di innovazione non ammissibili, che, come noto, hanno costituito oggetto del continuo confronto tra Confindustria e MIMIT all’indomani dell’emanazione del DL PNRR.

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), infatti, il DL PNRR considerava non ammissibili progetti legati ad alcune categorie di attività, come quelle direttamente connesse ai combustibili fossili, quelle in regime ETS e quelle da cui deriva un’elevata dose di rifiuti speciali pericolosi.  Confindustria si è interfacciata a lungo con il Ministero per evitare che un’interpretazione errata e restrittiva del principio DNSH di fatto rendesse il piano Transizione 5.0 uno strumento non utilizzabile principalmente da quelle imprese che maggiormente sono coinvolte nel processo di decarbonizzazione.

Il decreto attuativo, quindi, prevede le eccezioni all’inammissibilità dei progetti di innovazione, riprendendo gli spunti di riflessione e approfondimento forniti da Confindustria.

Nello specifico, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

  1. a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ad eccezione:

1) di progetti per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, che sono conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);

2) di attività per le quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

  1. b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS)che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione:

1) dei progetti di innovazione che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;

2) sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto;

  1. c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:

1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica;

2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati.

  1. d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;

2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento;

3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento;

4) sono inerenti a siti industriali che ricadono nel campo di applicazione dell’AIA, che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi.

Infine, relativamente all’articolo 5, vi informiamo che Confindustria ha segnalato al MIMIT la possibile criticità relativa al punto 4, lettera d), che potrebbe ostacolare il pieno accesso delle imprese al beneficio.

Pertanto, si è proposta l’eliminazione del punto 4 della lettera d).

RENTRI – Aggiornamento

Si segnala  che sul sito del RENTRI – nella sezione Supporto – sono disponibili le prime risposte formulate nel corso dei seminari relativi al Modulo I.

In particolare, gli argomenti trattati sono:

  • soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati);
  • modalità e tempistiche per l’iscrizione;
  • le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto;
  • le nuove regole per la gestione dei registri cronologici di carico e scarico;
  • illustrazione dell’ambiente dimostrativo.

Trasmettiamo in allegato i riscontri forniti ai quesiti posti.

Inoltre, trasmettiamo in allegato le slide relative al Modulo II riguardanti i seguenti argomenti:

  • Accesso all’area riservata operatori;
  • Iscrizione operatori;
  • I servizi di supporto per il FIR cartaceo:
  • Vidimazione ed emissione del FIR;
  • Gestione della copia del FIR (trasportatore e produttore);
  • I servizi di supporto per il registro di carico e scarico:
  • Stampa del registro di carico e scarico cartaceo;
  • Apertura del registro di carico e scarico digitale;
  • Tenuta del registro di carico e scarico digitale;
  • Trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro digitale;
  • Supporto:
  • Area Demo;
  • Materiale formativo.

Anche la documentazione relativa al Modulo II è disponibile nella sezione “supporto” del RENTRI.

Schema di D.lgs. di recepimento della CSRD – Approvato in sede preliminare dal CdM del 10 giugno 2024

Il Consiglio dei ministri del 10 giugno u.s. ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), che rafforza ed estende gli obblighi in tema di reporting di sostenibilità.

Nei mesi scorsi, il MEF aveva sottoposto una bozza di decreto a consultazione pubblica, cui Confindustria aveva partecipato, concentrandosi su alcune questioni di rilevante impatto per le imprese, tra cui: il sistema sanzionatorio per l’inadempimento ai nuovi obblighi di reportistica di sostenibilità; l’esercizio dell’attività di attestazione dei report medesimi.

In linea generale, segnaliamo che molte delle osservazioni di Confindustria sono state recepite nel testo approvato il 10 giugno u.s., che quindi risulta migliorativo rispetto alla bozza iniziale. Tuttavia, restano alcuni aspetti di incertezza, che Confindustria intende evidenziare alle Commissioni parlamentari competenti, chiamate ora a pronunciarsi (entro il prossimo 20 luglio) con propri pareri sullo schema di decreto, prima della sua approvazione definitiva da parte del Governo.

Tra questi, ad esempio, vi è il tema dell’attestazione di conformità. La CSRD impone il rilascio di un’attestazione di conformità del report di sostenibilità da parte di un soggetto esterno. In particolare, si prevede che il revisore legale rilasci un’attestazione – basata su un incarico di revisione limitata – sulla conformità del report con le regole di riferimento. Gli Stati membri possono consentire che l’attestazione sia rilasciata anche da un revisore diverso da quello del bilancio, così come da un prestatore indipendente di servizi di attestazione. La Bozza attribuiva l’esercizio dell’attività di attestazione ai revisori legali abilitati anche all’attività di rendicontazione di sostenibilità.

A questo proposito, alla luce dell’ampliamento del novero di imprese tenute a redigere il report, nonché delle peculiarità del suo contenuto informativo, Confindustria aveva chiesto di esercitare l’opzione prevista dalla Direttiva e legittimare a rilasciare l’attestazione di conformità, non solo un revisore diverso dal revisore legale del bilancio, ma anche prestatori indipendenti di servizi di attestazione (come peraltro già fatto dalla Francia). Su tale aspetto il Governo ha confermato, nello schema di decreto approvato, la scelta di limitare l’attività di attestazione ai revisori, senza estendere ad altri soggetti indipendenti.

Su questo punto Confindustria intende ribadire la propria posizione nel confronto con le Commissioni parlamentari competenti.

Ciò premesso, trasmettiamo in allegato il testo disponibile dello schema di Dlgs sulla rendicontazione societaria.

 

MASE – Interpello Ambientale sulla normativa applicabile ai fanghi generati dal trattamento primario delle acque reflue nell’industria cartaria (“fanghi primari”) reimmessi nel ciclo produttivo

Si segnala che al seguente link è disponibile il riscontro del MASE ad un’istanza di interpello relativa alla normativa applicabile ai fanghi generati dal trattamento primario delle acque reflue nell’industria cartaria (“fanghi primari”), reimmessi nel ciclo produttivo.

I fanghi derivanti dal trattamento delle “acque bianche” costituiscono una materia prima direttamente riutilizzabile e tale “status” può essere esteso ad altri flussi marginali per quantità e contenuto. Questo afferma la risposta del MASE all’interpello in oggetto.

Il quesito verte sulla classificazione del processo di re immissione dei fanghi primari nel processo produttivo e, in particolare, se esso debba essere classificato come un riutilizzo (di materia prima), o, viceversa, debba essere classificato come un riciclo (di rifiuto).

Nel dettaglio, il quesito posto è il seguente:

Si chiede di chiarire, nel caso in oggetto, quale sia, rispetto alle differenti posizioni rappresentate dalla Regione Lazio e da Assocarta come su esposte, il regime giuridico pertinente al riutilizzo nel processo produttivo della cartiera dei fanghi primari generati dal trattamento di depurazione delle acque reflue della cartiera stessa, tenuto conto dell’elevato contenuto di fibre nei fanghi; si richiede in particolare di chiarire se tale attività integri una operazione di recupero R3, di cui all’Allegato C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06, nella misura in cui i fanghi primari in questione costituiscano rifiuti”

Il quesito verte, quindi, sulla classificazione del processo di re immissione dei fanghi primari nel processo produttivo e, in particolare, se esso debba essere classificato come un riutilizzo (di materia prima), o viceversa debba essere classificato come un riciclo (di rifiuto).

L’interpello presenta una particolarità: riporta due posizioni, quella della Regione Lazio e l’altra di Assocarta.

Posizione Regione Lazio. Gli uffici regionali rilevano che il trattamento chimico fisico che genera i “fanghi primari” ha caratteristiche intrinseche sostanzialmente diverse (non trattandosi di mera filtrazione), non è parte integrante del processo produttivo e che esso non è alimentato solo dalle cosiddette “acque bianche”, ma anche da altre acque di processo, da acque sanitarie e da acque meteoriche (in pratica da acque reflue). Pertanto, pur concordando sulla opportunità di reimmettere i fanghi nel processo per ridurre la quantità di rifiuti da smaltire (anche in un’ottica di economia circolare), ritengono corretto considerare tale operazione un riciclo.

Posizione Assocarta. L’associazione propone di assimilare ai fanghi di tali processi i “fanghi primari” generati dal trattamento chimico-fisico posto a valle, considerando che in entrambi i casi i fanghi hanno un elevato contenuto di fibre (e altri componenti comunque riutilizzabili nel ciclo cartario), e che possono essere reimmessi nel processo in maniera consistente sia dal punto di vista economico (non determinando alcuna volontà del gestore di disfarsi dei fanghi) sia dal punto di vista tecnico (non determinando alcun obbligo di smaltirli altrove). Inoltre, tale re immissione non ha alcuna contrindicazione sulle caratteristiche del prodotto finito (cartoncino).

In via preliminare il MASE rileva che:

  • “pur facendo riferimento ad un caso esemplare, il quesito riveste carattere generale e non solo con riferimento all’industria cartaria, anche in considerazione del recente forte impulso che hanno avuto le politiche volte a promuovere soluzioni di economia circolare” (p. 2);
  • Non riguardano competenze dirette della scrivente Direzione generale lo sviluppo di considerazioni inerenti:
    1. individuazione di obbligo o volontà del gestore di disfarsi dei fanghi primari;
    2. – qualificazione della miscela “acque bianche, altre acque di processo, acque sanitarie, acque meteoriche” come acque reflue ai sensi dell’articolo 184, comma 3 del D.lgs., 152/06, ovvero acque di processo;
    3. – valutazioni della circostanza che, in uscita dallo stadio di trattamento fisico-chimico, il trattamento dei flussi liquidi non può considerarsi concluso (essendo previsti a valle, tra l’altro, processi di trattamento biologico e poi il conferimento a un depuratore consortile), risultando conseguentemente tali flussi liquidi soggetti alla disciplina degli scarichi, e non a quella dei rifiuti
  • In base alle competenze di questa Direzione, peraltro, è possibile fornire un contributo su altri aspetti che si ritengono comunque sufficienti a formulare una risposta al quesito” (p. 6).

Il MASE conclude, quindi, come segue:

Si condivide la lettura, supportata anche delle Conclusioni sulle BAT comunitarie, che il trattamento fisico di sole “acque bianche” generi fanghi che costituiscono una materia prima direttamente riutilizzabile. Tale lettura, come peraltro previsto nelle stesse Conclusioni sulle BAT, non può essere sempre e comunque estesa ai “fanghi primari” generati da trattamenti chimico-fisici su flussi costituiti anche da altro genere di effluenti. A riguardo “l’elevato contenuto di fibre nei fanghi” è una informazione che, se pure commercialmente utile, non appare sufficiente a caratterizzare tali fanghi da un punto di vista ambientale. Pertanto, ove l’autorità competente non abbia evidenza, in fase istruttoria o attraverso controlli, che le caratteristiche di tali fanghi primari sono ambientalmente corrispondenti a quelle dei fanghi prodotti dal trattamento fisico di sole acque bianche, assimilabili come detto a materie prime, appare ragionevole che applichi alla relativa gestione, volta al riutilizzo, condizioni autorizzative particolarmente rigorose, al limite corrispondenti a quelle pertinenti in caso di recupero di rifiuti”.

Secondo il MASE, quindi, il fatto che i processi di depurazione primaria siano differenti da quelli effettuabili a piè di impianto sulle acque bianche e che non vengano condotti nella medesima unità di produzione, sarebbe concettualmente irrilevante dal punto di vista della disciplina IPPC se il risultato finale atteso (ovvero le caratteristiche dei fanghi) fosse il medesimo.

Infatti, “mentre nei fanghi generati da trattamento fisico di acque bianche non è ragionevole attendersi alcuna contaminazione da parte di sostanze non già presenti nella materia prima, nei fanghi primari è sensato in linea di principio temere la significativa presenza di altro genere di sostanze che, effettuando sistematicamente e senza controllo il reimpiego dei fanghi, potranno uscire dallo stabilimento come parte del prodotto finito. Pertanto, a prescindere dalla classificazione o meno di tali fanghi quali rifiuti, appare ragionevole che l’autorizzazione adotti misure di cautela per il loro reimpiego, non richieste per il riutilizzo dei fanghi generati dal trattamento fisico delle acque bianche, se la presenza di altri flussi in ingesso sia ritenuta significativa. Spetta pertanto all’autorità competente verificare caso per caso se la presenza di altre acque di processo, di acque sanitarie e di acque meteoriche sia del tutto marginale, per quantità e contenuto inquinante, o viceversa possa potenzialmente determinare un effetto rilevante sulle caratteristiche dei fanghi.”

In conclusione, il MASE condivide la lettura, supportata anche delle Conclusioni sulle BAT comunitarie, che il trattamento fisico di sole “acque bianche” generi fanghi che costituiscono una materia prima direttamente riutilizzabile e che tale “status” può essere esteso ad altri flussi marginali per quantità e contenuto.

Al seguente link è disponibile il testo dell’interpello citato.

 

DPCM Opere idrauliche – Pubblicato in GU

Si informa  che sulla GU Serie Generale n. 135 dell’11 giugno 2024 è stato pubblicato il DPCM 28 marzo 2024, n. 77, recante il Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.

Trasmettiamo in allegato il testo del provvedimento.

FGas – Registrazione nel portale dei gas fluorurati: Consultazione atto di regolamento di esecuzione

Come noto, l’11 marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento sui gas fluorurati, il regolamento (UE) 2024/753, che comprende norme aggiuntive e modificate sui requisiti di registrazione nel portale dei gas fluorurati. Pertanto, è necessario abrogare l’attuale regolamento di esecuzione, per garantire il corretto funzionamento del portale.

A questo proposito, vi informiamo che al seguente link è disponibile la bozza di atto di regolamento di esecuzione, in consultazione pubblica fino al prossimo 11 luglio.

REMINDER – ISPRA: Consultazione su Linee Guida finanza sostenibile

Si ricorda  che il 22 maggio u.s. ISPRA ha posto in consultazione il volume “La sfida ambientale per la finanza sostenibile. Metodologie, informazioni e indicatori ambientali“, in allegato.

Obiettivo del Documento tecnico è quello di mettere a disposizione uno strumento operativo per fornire supporto metodologico e di orientamento per la rendicontazione della sostenibilità ambientale, in conformità con i nuovi standard europei.

Il Documento tecnico è stato elaborato per agevolare il processo di autovalutazione dei portatori di interesse, in maniera tale che questo sia ancorato ad una uniformità metodologica, scientificamente validata, in grado di garantire una maggiore affidabilità e comparabilità dei dati.

Oltre ad un quadro di riferimento normativo e di indirizzo che richiama le politiche europee, il documento si concentra sulla determinazione degli indicatori di impatto ambientale e di rischio fisico da eventi estremi.

Gli indicatori fanno riferimento al quadro regolatorio della finanza sostenibile, ma anche alle “Aspettative di vigilanza” emanate da Banca d’Italia, e quindi:

  • Indicatori PAI (Principal Adverse Impact) proposti dal Regolamento SFDR, alla luce della riscontrata corrispondenza nei requisiti dell’informativa pubblica previsti ai sensi della Direttiva CSRD, tra cui, ad esempio, le emissioni di gas serra; i consumi di energia rinnovabile e non; impatti sulla biodiversità; emissioni; rifiuti.
  • Un elemento informativo che evidenzi i rischi fisici, anche ai sensi delle “Aspettative di vigilanza” di Banca d’Italia, tra cui: le emissioni di inquinanti; uso e riciclo dell’acqua; stress idrico; degrado del suolo; presenza di specie naturali; zone protette; deforestazione.

Per ognuna di queste componenti sono riportate delle schede indicatore con una descrizione dell’indicatore, la metrica e la metodologia di calcolo, nonché le possibili fonti informative.

Il documento, posto in consultazione per una durata di tre mesi, fino al 31 agosto 2024, è accompagnato da un foglio di calcolo dei fattori medi nazionali dell’Inventario Nazionale ISPRA, parte integrante dell’Appendice metodologica per la stima di gas serra e inquinanti atmosferici.

 

REMINDER – Webinar Il Regolamento UE sulla Progettazione Ecocompatibile (ESPR): sfide e opportunità”, 20 giugno 2024

 Confindustria organizza il webinar “Il Regolamento UE sulla Progettazione Ecocompatibile (ESPR): sfide e opportunità”, che si terrà il 20 giugno 2024dalle ore 10:00 alle ore 11:30.

Lo scorso 27 maggio, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato ufficialmente il nuovo Regolamento Ecodesign, che stabilisce i requisiti per i prodotti sostenibili. Il regolamento sostituisce la direttiva esistente sulla progettazione ecocompatibile e ne amplia il campo di applicazione. Il nuovo Regolamento introduce nuovi requisiti quali la durata, la riutilizzabilità, la possibilità di aggiornare e riparare i prodotti, le norme sulla presenza di sostanze che impediscono la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, il contenuto riciclato, la rigenerazione e il riciclaggio, le impronte di carbonio e ambientali e i requisiti informativi, tra cui il passaporto digitale dei prodotti. La Commissione avrà il potere di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile mediante atti delegati e l’industria avrà 18 mesi di tempo per conformarsi.

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio, l’atto legislativo è stato definitivamente adottato. Dopo essere stato firmato dal presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione. Si applicherà a partire da 24 mesi dopo l’entrata in vigore.

L’obiettivo dell’incontro è quello di approfondire i principali aspetti del Regolamento e della sua attuazione, con particolare riguardo agli obblighi e alle tempistiche di attuazione per ciascun settore e per la relativa legislazione secondaria che ne deriverà.

Interverranno all’incontro:

  • Dott. Alberto Parenti, Team Leader Ecodesign, Unità I.3 DG Grow, Commissione Europea;
  • Dott.sa Caterina Attiani, Attachè Politiche Industriali della Rappresentanza Permanete d’Italia presso l’UE;
  • Ing. Giorgia Di GIovanni, Divisione III, Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy (MIMIT).

 Al termine degli interventi, ci sarà una sessione di Q&A aperta a tutti i partecipanti.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_uf4Ym-WbQAWqLHuihu14tg

Il link di partecipazione all’evento verrà generato al momento dell’iscrizione nella pagina del form e vi arriverà una mail qualche secondo dopo. Suggeriamo di controllare anche la casella posta indesiderata.

L’appuntamento è gratuito ed è rivolto alle Associazioni del Sistema e alle imprese associate.

In allegato troverete l’informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che parteciperanno al Webinar, da allegare, insieme al form di iscrizione

 

Allegati

17/06/2024

Uni.Co.

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